PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020, n. 196.

(Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021)

 

Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

...omissis...

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

 

Oggetto

1. Il presente decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.

 

Art. 2.

 

Soggetti beneficiari

1. Il contributo è riconosciuto agli investitori di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, in favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 81.

2. Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con le modalità indicate dall'articolo 81, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

Art. 3.

 

Procedura di concessione del contributo

sotto forma di credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro l'1 aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro l'1 febbraio 2021. La domanda contiene:

a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;

b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;

c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a € 10.000;

d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;

e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;

f) l'attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;

h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonchè l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;

i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato olimpico nazionale italiano;

l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a € 150.000 e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Art. 4.

 

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi ai sensi del medesimo articolo 81 e del presente decreto.

Art. 5.

 

Cause di revoca e procedure di recupero

del credito d'imposta illegittimamente fruito

 

1. Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonchè ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.

3. Il Dipartimento per lo sport procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate concordano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.

5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 30 dicembre 2020

Registrato alla Corte dei conti il 23-2-2021

Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 397

 

 

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