PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004)
Individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici, a favore degli invalidi civili, alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce alla regione Sardegna, a decorrere dall'1 agosto 2004, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, conferite alla medesima dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, e disciplinate con la legge regionale Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12.
Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono trasferite, a decorrere dall'1 agosto 2004, alla regione Sardegna le risorse finanziarie quantificate nell'importo annuo complessivo di € 99.576,77 (Lit. 192.807.512), così come individuato nella Tabella "A" allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili.
Art. 3.
Risorse umane
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono attivate, a decorrere dall'1 agosto 2004, le procedure di trasferimento di 26 unità di personale alla regione Sardegna, come individuate nella Tabella "A" dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili.
2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (11).
---------
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1231.
Art. 4.
Oneri per il personale
1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Sardegna sono stimate in € 30.781,00 annue per ogni unità di personale trasferito come individuate dall'art. 4 dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi ai trasferimenti di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative alle regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli di personale interessato.
2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite alla conclusione delle procedure di mobilità. Ove il Ministero dell'Interno non esperisca le procedure di mobilità, entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 3, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, ad effettuare il taglio dei fondi al Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (12). Nel caso in cui la regolare adozione delle procedure di mobilità non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono assegnati alla regione Sardegna risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento economico del personale non trasferito, così come individuate nel comma 1 a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (13).
---------
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 245; I.L.P. 2000, pag. 121.
(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 5.
Risorse strumentali e organizzative
1. Tra le risorse oggetto di trasferimento sono ricompresi anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti.
2. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento è trasmessa, a cura delle prefetture - uffici territoriali del Governo, alla regione Sardegna con appositi elenchi nominativi.
3. Le risorse strumentali e organizzative sono trasferite a decorrere dall'1 agosto 2004.
Art. 6.
Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie recate dal presente decreto sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente all'assegnazione delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.
Art. 7.
Forme di collaborazione
1. Il Ministero dell'Interno, per la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, presta attività di consulenza, anche con la partecipazione di responsabili di settore delle prefetture - uffici territoriali del Governo, per assicurare la funzionalità del servizio.
Roma, 30 luglio 2004