PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011)
Attuazione dell'articolo 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
...omissis...
Art. 1
Trasferimento delle funzioni
1) A decorrere dall'1 dicembre 2010, le funzioni dell'Ente italiano montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (4) sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228
Art. 2.
Personale dell'area tecnico-amministrativa
1) A decorrere dall'1 dicembre 2010, il personale dal IV al VI livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 30 novembre 2010 presso l'Ente italiano montagna ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, è riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro.
2) In pari data, il personale di cui al comma 1 è inquadrato, sulla base dell'allegata tabella di equiparazione (All. 5), in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
Ricercatori e tecnologi
1) A decorrere dall'1 dicembre 2010, il personale dal I al III livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ente italiano montagna al 30 novembre 2010 ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, è assegnato al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro.
2) Il personale di cui al comma 1, può transitare nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, mediante presentazione di domanda di mobilità volontaria e conseguente accoglimento da parte dei medesimi enti ed istituzioni, che dovranno valutarla con priorità assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento.
3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di agevolare la mobilità del personale di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica effettua, entro 1 mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una ricognizione per verificare la disponibilità di posti presso altri enti ed istituzioni di ricerca.
Le disponibilità acquisite sono comunicate agli interessati affinchè, ove non transitati in altri ruoli ai sensi del comma 2, possano presentare domanda di trasferimento ai relativi enti, che dovranno valutarla con priorità assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento.
4) Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 2 e 3, al personale di cui al comma 1 continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto della ricerca, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
5) Il personale di cui al comma 1 che, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sia transitato nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, secondo le modalità di cui al comma 2 o 3, è inquadrato, con decorrenza 1 dicembre 2010, in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Convenzioni con enti ed istituzioni di ricerca
1) Ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Ente italiano montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e trasferite ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo di cui al precedente art. 3, nonchè con le università.
Art. 5.
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarità del rapporto di lavoro del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ente italiano montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 3 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma è riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali.
Art. 6.
Personale con assegno di ricerca
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarità del rapporto di lavoro del personale in servizio con assegno di ricerca presso l'Ente italiano montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 4 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma è riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali.
Art. 7.
Trattamento economico
1) A decorrere dalla data di effettivo inquadramento, al personale di cui agli articoli 2 e 3, inquadrato nei ruoli del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito della categoria di inquadramento, il parametro retributivo di confluenza è individuato in base ai valori della retribuzione tabellare spettante secondo i CCNL vigenti, fatta salva la determinazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (5), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.
Art. 8.
Dotazioni organiche del personale
1) In esito alle operazioni di inquadramento di cui agli articoli 2 e 3, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono incrementate di un numero di posti non superiore agli inquadramenti effettivamente disposti, mediante previsione di una specifica sezione dedicata al personale dell'EIM.
2) Con apposito provvedimento sono apportate le corrispondenti modifiche alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010.
3) Gli enti e le istituzioni di ricerca adeguano, secondo i propri ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri, le rispettive dotazioni organiche in relazione al personale trasferito ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.
Art. 9.
Risorse finanziarie
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1, sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Ente italiano montagna ai sensi l'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (6).
2) In relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si assume a riferimento la situazione finanziaria del soppresso Ente italiano montagna riferita alla data del 30 novembre 2010 di cui all'allegato 6 al presente decreto.
3) Le somme eventualmente residuali e disponibili al 30 novembre 2010 della gestione Ente italiano montagna sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Art. 10.
Risorse strumentali
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto, sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse strumentali in dotazione all'Ente italiano montagna come individuate dalla relativa situazione di cui all'allegato 7 al presente decreto.
Art. 11.
Partecipazioni societarie
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto, sono riallocate presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri le partecipazioni societarie dell'Ente italiano montagna nel Centro internazionale di ricerca per la montagna (CIRMONT), nel Centro di ricerca ed alta formazione per la prevenzione del rischio idrogeologico (CERAFRI), nella Bonomia university press (BUP) ed in E-FORM.
2) In pari data, le funzioni dell'Ente italiano montagna, quale Organismo delegato in rappresentanza dell'Italia nell'International scientific committee on research in the alps - ISCAR sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2010
Registrato alla Corte dei conti il 7-4-2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 355
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