PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010)

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unità già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 4.500 cittadini albanesi;

b) 1.000 cittadini algerini;

c) 2.400 cittadini del Bangladesh;

d) 8.000 cittadini egiziani;

e) 4.000 cittadini filippini;

f) 2.000 cittadini ghanesi;

g) 4.500 cittadini marocchini;

h) 5.200 cittadini moldavi;

i) 1.500 cittadini nigeriani;

l) 1.000 cittadini pakistani;

m) 2.000 cittadini senegalesi;

n) 80 cittadini somali;

o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;

p) 4.000 cittadini tunisini;

q) 1.800 cittadini indiani;

r) 1.800 cittadini peruviani;

s) 1.800 cittadini ucraini;

t) 1.000 cittadini del Niger;

u) 1.000 cittadini del Gambia;

v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'art. 2, entro una quota di 30.000 unità per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:

a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;

b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;

c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 è riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (12). In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (13).

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998; Suppl. n . 6, pag. 591.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3368.

Art. 6.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 7.

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'art. 2, dalle ore 8,00 del 31° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2:

1) dalle ore 8,00 del 33° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

2) dalle ore 8,00 del 34° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.

2. Nel limite della quota di cui all'art. 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. Trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 30 novembre 2010

Registrato alla Corte dei conti il 17-12-2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 271

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