PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014)

 

Istituzione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per il triennio 2014-2016.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) imprese editoriali: le imprese operanti nel settore dell'editoria e dell'informazione che editano libri e pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le imprese esercenti attività di emittenza radiotelevisiva nazionale o locale che diffondono servizi e programmi di informazione giornalistica, nonchè le imprese che ad esse forniscono prodotti giornalistici;

b) giornalisti: gli iscritti agli Albi professionali tenuti dall'Ordine dei giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969, n. 63 che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica;

c) fondo: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (6).

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione, per l'anno 2014, delle risorse del fondo, per un ammontare pari ad € 20.918.394, ripartiti nelle misure definite ai sensi dei successivi articoli, per gli interventi operanti nei seguenti ambiti:

a) incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale;

b) incentivi all'assunzione di giornalisti;

c) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell'attività lavorativa per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti di solidarietà difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 3.

Incentivi agli investimenti

in innovazione tecnologica e digitale

1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell'editoria, è istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7), ai sensi di quanto previsto dal decreto del 26 gennaio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, un'apposita Sezione Speciale destinata alla concessione della garanzia sui finanziamenti erogati alle imprese editoriali per le finalità di cui al presente comma.

2. Per l'operatività della sezione speciale di cui al comma 1 sono conferite risorse del fondo per un importo pari ad € 7. 418.394.

3. Per la costituzione della Sezione Speciale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscrive con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accordo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Nel limite di una quota del fondo pari ad € 500.000, può essere riconosciuto un contributo alle imprese editoriali di nuova costituzione, a fronte di spese documentate sostenute per progetti innovativi, da sottoporre alla valutazione di apposita Commissione.

Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è emanato il relativo bando ed è nominata la Commissione.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

Art. 4.

Misure di promozione dell'occupazione giornalistica

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani può, con proprio atto deliberativo e fino a concorrenza delle risorse previste dal successivo comma 5, riconoscere alle imprese editoriali che procedano, entro il 31 dicembre 2014, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato di giornalisti in possesso di specifiche competenze professionali nel campo dei nuovi media, specifici sgravi consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e nelle misure di seguito indicati:

a) il 100% dell'aliquota ordinaria, per un periodo di 36 mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato;

b) il 50% dell'aliquota ordinaria, per un periodo massimo di 36 mesi, qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo determinato.

2. In caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro instaurati con assunzioni a tempo determinato, lo sgravio previsto dalla lettera a) del comma 1 potrà essere riconosciuto per la durata del precedente rapporto a termine per un periodo massimo complessivo non superiore a 36 mesi.

3. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera a), saranno riconosciuti a condizione che le assunzioni risultino incrementali rispetto alla media dei giornalisti occupati presso l'impresa nei 12 mesi antecedenti, calcolata al netto dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento per raggiungimento dei limiti di età e per giusta causa.

4. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera b) saranno revocati, con obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite ai rapporti non trasformati, qualora il datore di lavoro non proceda alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di una percentuale pari almeno al 20% dei rapporti a termine instaurati oggetto di agevolazione, calcolata al netto dei contratti di sostituzione.

5. L'onere derivante per l'anno 2014 dalla concessione degli sgravi di cui al presente articolo è posto integralmente a carico del fondo, nel limite complessivo di 11 milioni di euro.

Art. 5.

Sostegno agli ammortizzatori sociali

1. Al fine di attenuare l'impatto sociale dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali attraverso il rafforzamento degli strumenti di tutela e garanzia della coesione sociale, l'onere complessivo dei trattamenti di sostegno al reddito erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in favore dei giornalisti assicurati presso la propria Gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, in conseguenza dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della stipula di contratti di solidarietà difensivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863, è posto a carico delle risorse del fondo, per l'anno 2014, per la parte eccedente l'onere complessivo sostenuto dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nell'anno 2013, e comunque per un importo non superiore a 2 milioni di euro, a condizione che vi sia un intervento di almeno pari ammontare da parte delle imprese editoriali.

Art. 6.

Condizioni generali di accesso ai finanziamenti

e ai benefici di natura economica erogati dal fondo

1. L'accesso ad ogni beneficio di natura economica, il cui onere è posto direttamente o indirettamente a carico del fondo, è precluso nei confronti delle imprese presso le quali si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la mancata iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (8), per un periodo superiore a 6 mesi e fino all'eventuale successiva iscrizione nel predetto Elenco;

b) l'introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra forma di premio non strettamente legato alla dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e collegata a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 147.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipula con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani una convenzione per l'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento e per assicurare il monitoraggio sul progressivo utilizzo delle risorse del fondo.

2. Sulla base del monitoraggio di cui al comma precedente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'editoria può, con proprio decreto, modificare la ripartizione delle risorse del fondo per l'anno in corso, al fine di renderne più efficiente l'utilizzo.

Roma, 30 settembre 2014

 

Registrato alla Corte dei conti il 23-10-2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, Reg.ne Prev. n. 2774

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