PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007)
Differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi,
dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006
1. I soggetti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dall'1 maggio 2007 al 9 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (15), entro il 10 settembre 2007.
2. I soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, scadono fino al 24 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007.
3. Le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, i soggetti che detengono partecipazioni ai sensi degli articoli 5 e 116 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del medesimo decreto presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007.
4. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (16) presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2007, entro il 25 settembre 2007.
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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 192, 613.
Art. 2.
Termini per la presentazione e la trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2007
1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (17), presentano entro il 15 giugno ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5‰ e dell'8‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 31 agosto 2007, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (18), a condizione che entro il 31 luglio 2007 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'85% delle medesime dichiarazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 15-6-2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 9
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1930; I.L.P. 1999, pag. 1351.