PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009)
Istituzione del Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Fondo di perequazione
E' istituito il Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato, al quale affluiscono gli importi riassegnati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (3).
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2694; I.L.P. 2008, pag. 1812.
Art. 2.
Modalità di gestione e ripartizione delle somme
1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite fra tutti gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle legge 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il 50% fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l'avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al Fondo; b) per il restante 50% fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio.
2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 - limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 e successive modifiche.
Roma, 31 ottobre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 18-12-2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 272