PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2010)

 

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge numero 440/1985.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

Il presente decreto determina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 (9) i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 2677; I.L.P. 2009, pag. 1630.

Art. 2.

Beneficiari

Gli assegni straordinari vitalizi sono assegnati a cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria attraverso meriti acquisiti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici, umanitari, e che versino in stato di particolare necessità.

I candidati devono:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) essere in possesso di documentazione che attesti la chiara fama ed i meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale;

c) versare in uno stato di particolare necessità;

d) non aver subito pronunce di condanne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3.

Assegno straordinario vitalizio

L'importo massimo annuo dell'assegno vitalizio, commisurato all'attuale costo della vita, ammonta ad € 24.000, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2009 (10).

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1684; I.L.P. 2009, pag. 1247.

Art. 4.

Istruttoria delle richieste di concessione

Le domande di concessione dell'assegno vitalizio sono registrate in apposita banca dati presso l'ufficio competente del Segretariato generale.

L'istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda. In caso di documentazione incompleta od insufficiente, l'ufficio preposto interessa l'ufficio territoriale del Governo di competenza al fine di acquisire l'ulteriore documentazione.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c) di cui all'art. 2 è dimostrato sulla base dei seguenti criteri:

lettera b): presenza di documentazione relativa a riconoscimenti consistenti, a titolo esemplificativo, in giudizi positivi formulati dalla critica e dalla stampa specializzata, apprezzamenti e segnalazioni da parte di personalità riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici, di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati.

La fama ed i meriti acquisiti e come sopra documentati, devono essere estesi a livello nazionale e/o internazionale, accrescendo e onorando l'immagine dell'Italia. La documentazione deve pertanto contenere riscontri oggettivi dai quali si desuma che l'attività svolta dall'interessato ha accresciuto il prestigio dell'Italia;

lettera c): presenza di documentazione relativa ad una situazione economica complessiva che evidenzi una condizione di particolare necessità (reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprietà, situazioni debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure ed assistenza materiale) tale da fare emergere l'esigenza di restituire all'interessato un'esistenza dignitosa.

Tale esigenza sussiste:

- in presenza di una situazione reddituale complessivamente non superiore al reddito medio della popolazione italiana, come rilevato annualmente da organi istituzionali;

- in presenza di circostanze di straordinaria ed obiettiva necessità economica che rendano insufficiente il reddito in godimento.

Le risultanze dell'istruttoria vengono compiutamente illustrate ed inoltrate al Consiglio dei Ministri per l'esame e la conseguente valutazione di merito.

Art. 5.

Concessione dell'assegno vitalizio

La concessione dell'assegno straordinario vitalizio è deliberata dal Consiglio dei Ministri e, previa comunicazione al Parlamento, viene attribuita con decreto del Presidente della Repubblica.

La concessione dell'assegno può essere revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 2, lettere c) e d).

Art. 6.

Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Governo www.governo.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 febbraio 2010

Registrato alla Corte dei conti il 26-2-2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 131

 

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