PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2015)

 

Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (cosiddette turnaround).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto della garanzia

1. La garanzia ha ad oggetto, secondo le condizioni, i termini e i limiti del presente decreto, la partecipazione, rappresentata da azioni, nel capitale della società promossa ai sensi dell'articolo 15 e avente finalità e oggetto sociale corrispondenti a quanto stabilito dallo stesso articolo.

2. La garanzia, che può essere escussa esclusivamente nel caso di liquidazione, anche concorsuale, della società, copre l'80% della differenza tra il capitale versato a qualsiasi titolo nella società, di seguito capitale versato, e quanto ricevuto in sede di liquidazione della stessa, anche concorsuale, con le modalità di cui all'articolo 9.

3. La garanzia copre altresì l'80% del costo dell'investimento, cumulato senza capitalizzazione per tutta la durata dell'investimento, nella misura in cui tale costo non sia stato recuperato dall'investitore mediante la riscossione dei dividendi e altre somme distribuite dalla società, esclusi i rimborsi del capitale versato, percepiti a valere sulla quota garantita. Per ciascun anno o frazione di anno il costo dell'investimento è pari al prodotto fra il capitale versato e la media dei rendimenti del buono poliennale del tesoro decennale benchmark, rilevati sul prezzo di chiusura del mercato telematico dei titoli di Stato nei 20 giorni lavorativi precedenti il giorno di formalizzazione del decreto di concessione della garanzia di cui all'articolo 8, comma 4 (il rendimento BTP), maggiorato o diminuito di un margine come risultante a seguito di sollecitazione di offerte nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10 (il margine).

Art. 2.

Beneficiari della garanzia

1. La garanzia è concessa ad investitori soggetti a forme di vigilanza da parte di Autorità di settore ed autorizzati a operare in Italia, di cui al numero I.(1) dell'allegato 3 del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato dalla CONSOB, con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni, nonchè agli altri soggetti indicati dalla legge, alle seguenti condizioni cumulative:

a) siano dotati di un patrimonio netto pari ad almeno euro 100 milioni, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ovvero, nel caso di Organismi di investimento collettivo e fondi pensione, presentino attività gestite superiori a euro 500 milioni;

b) non si trovino in difficoltà finanziarie ai sensi della comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso i competenti Uffici, avvia le attività prodromiche all'individuazione dei soci garantiti, con procedure trasparenti secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

Condizioni per la concessione

e per la validità della garanzia

1. La garanzia è concessa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sull'apposito fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15 e tenuto conto dei coefficienti prudenziali di accantonamento indicati al successivo articolo 8, comma 4, del presente decreto, a condizione che la società sia stata costituita e che lo Statuto della stessa, ferma restando l'applicazione dell'autonomia statutaria prevista dalla disciplina di diritto civile:

a) sia conforme a quanto disposto dall'articolo 15, dando adeguata rilevanza al fatto che la società esercita la propria attività secondo i princìpi di economicità e convenienza propri degli investitori privati di mercato, sia nella fase di avvio che nella successiva operatività;

b) stabilisca che almeno il 30% del capitale sociale sia sottoscritto da investitori privati non garantiti;

c) preveda il concorso determinante della maggioranza dei componenti degli Organi sociali competenti designati dagli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato, ovvero nominati dai suddetti Organi, nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e i finanziamenti da effettuare e nella nomina di soggetti cui sono attribuiti poteri gestionali di livello apicale;

d) preveda una disciplina volta ad una rigorosa gestione dei conflitti di interesse;

e) preveda che i soggetti che concorrono alla gestione della società operino in completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli investitori;

f) preveda che i membri degli Organi siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità;

g) preveda l'obbligo per la società di comunicare trimestralmente ai soci i piani degli investimenti della società, le informazioni essenziali sugli investimenti deliberati e gli elementi comprovanti la sussistenza in capo alle imprese oggetto di investimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15;

h) non preveda cause di scioglimento della società diverse da quelle di cui all'articolo 2484, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), del Codice civile;

i) preveda una durata della società che non superi il 31 dicembre 2025;

j) preveda l'obbligo di distribuire almeno i 2/3 dell'utile realizzato in ciascun esercizio, fatti salvi gli obblighi di legge.

2. La concessione della garanzia è subordinata, tra l'altro, all'assunzione da parte del singolo investitore che intende avvalersene di un impegno di sottoscrizione di capitale per un importo non inferiore a euro 100 milioni.

3. L'efficacia delle garanzie concesse è subordinata alla condizione che siano stati assunti impegni di sottoscrizione di capitale della società per un importo complessivo almeno pari ad euro 580 milioni da parte di investitori che intendono beneficiare della garanzia dello Stato e per un importo almeno pari ad euro 250 milioni da parte di investitori che non intendono beneficiare della garanzia dello Stato.

Art. 4.

Decadenza della garanzia

1. La garanzia decade qualora:

a) vengano modificate le previsioni dello statuto della società in senso non conforme alle condizioni stabilite dall'art. 15 e dal comma 1, dell'art. 3 del presente decreto;

b) sia deliberato lo scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6), del Codice civile;

c) il beneficiario sia inadempiente agli obblighi di pagamento di cui all'articolo 5.

Art. 5.

Corrispettivo per la concessione della garanzia

1. La garanzia di cui al presente decreto è concessa a titolo oneroso.

2. L'investitore versa al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

a) per ciascun anno, una quota fissa pari al rendimento BTP, come definito all'articolo 1, maggiorato di uno spread come risultante a seguito di sollecitazione di offerte nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, calcolato sull'80% del capitale versato; tale componente deve essere corrisposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio di ciascun anno solare di validità della garanzia, con riferimento al capitale versato fino al 31 dicembre dell'anno precedente, pro rata temporis;

b) per ciascun anno, una quota variabile, che deve essere versata al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre di ciascun anno solare di validità della garanzia, calcolata nella misura del 60% dei dividendi e altre somme distribuite dalla società (esclusi i rimborsi del capitale versato) percepiti a valere sulla quota della partecipazione garantita ed eccedenti un importo pari al prodotto tra:

1) l'80% del capitale versato fino al 31 dicembre dell'anno precedente, pro rata temporis;

2) il rendimento BTP, rettificato per il margine, come definito all'art. 1, comma 3, fermo restando che, laddove tale importo fosse superiore ai dividendi e altre somme riscosse nell'anno di riferimento, la differenza andrà a decurtare le quote variabili relative agli anni successivi;

c) una quota variabile esclusivamente in sede di liquidazione della società, nella misura del 60% della eventuale differenza positiva tra il valore di liquidazione della quota della partecipazione garantita e l'80% del capitale versato. Tale ulteriore quota variabile deve essere versata entro 60 giorni dal completamento della procedura di liquidazione.

3. I corrispettivi ricevuti sono versati nell'apposito fondo istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può provvedere al recupero dei corrispettivi non versati anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Le somme recuperate sono versate nell'apposito fondo istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15.

5. Ai fini della quantificazione del corrispettivo i soggetti garantiti assicurano adeguati e tempestivi flussi informativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6.

Durata della garanzia

1. Le garanzie hanno durata correlata alla partecipazione azionaria.

Art. 7.

Trasferimento della partecipazione

1. Le partecipazioni in ordine alle quali è stata concessa la garanzia possono essere trasferite soltanto a investitori che già detengono una partecipazione garantita ai sensi del presente decreto o che siano comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettere a) e b).

2. Con il trasferimento della partecipazione è trasferita la relativa garanzia.

3. Il trasferimento è notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro per il nulla osta, previa verifica dei requisiti.

Art. 8.

Modalità di richiesta e di concessione della garanzia

1. Le richieste di concessione della garanzia possono essere presentate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.

2. Alla richiesta di concessione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) lo statuto della società;

b) documentazione comprovante gli impegni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

c) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 in capo al soggetto richiedente.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Efinanze, all'esito della procedura di cui all'articolo 10, rilascia il decreto di concessione della garanzia entro un mese dalla richiesta. In caso di carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente decreto, la concessione della garanzia è negata e il Ministro ne dà motivata comunicazione al richiedente entro gli stessi termini.

4. A fronte di ciascuna garanzia concessa viene accantonato un importo pari al 25% della quota garantita del prezzo di sottoscrizione della partecipazione.

Art. 9.

Modalità e tempi di escussione

1. Gli investitori garantiti, a pena di decadenza della garanzia, comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni, l'avvio della procedura di liquidazione, anche concorsuale, della società.

2. Con la comunicazione di cui al comma 1 gli investitori garantiti, ove non ricorra l'ipotesi di cui al successivo comma 3, possono presentare documentata richiesta per il pagamento di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro che, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia, provvede al relativo pagamento entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Con tale versamento la garanzia cessa di coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e non è più dovuto il corrispettivo di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c).

3. Ai fini della determinazione dell'importo oggetto di escussione di cui all'articolo 1, comma 2, si fa riferimento ad un valore stimato di realizzo delle azioni, determinato da un Collegio di 3 periti iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio, con oneri a carico degli investitori garantiti richiedenti l'escussione. I componenti del collegio sono designati, contestualmente all'avvio della procedura di liquidazione, anche concorsuale, rispettivamente:

uno dalla maggioranza, calcolata sul capitale versato, degli investitori garantiti; uno dalla società o dall'Organo della procedura concorsuale, ovvero, in caso di inerzia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Presidente è scelto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio determina altresì l'importo complessivo oggetto di escussione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 3. Gli investitori garantiti, a pena di decadenza della garanzia, presentano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, entro 90 giorni dal deposito della perizia giurata di cui al presente comma, la relativa istanza di escussione della garanzia.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia e, ove applicabile, siano state adempiute le formalità di cui all'articolo 7, comma 3, versa all'investitore, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3, l'80% di quanto determinato dal Collegio dei periti ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e il totale di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Con tale versamento la garanzia cessa di coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo 1 comma 3 del presente decreto e non è più dovuto il corrispettivo di cui all'articolo 5.

5. All'esito della procedura di liquidazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia, versa all'investitore il differenziale rispetto a quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Su tale differenziale sono riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale.

6. Qualora all'esito della liquidazione, l'investitore riceva un importo superiore a quello oggetto di anticipazione di cui al comma 4, quest'ultimo versa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di relativo incasso, l'eventuale eccedenza della anticipazione rispetto agli importi liquidati, maggiorata degli interessi al tasso legale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c).

Art. 10.

Definizione delle condizioni

di concessione della garanzia

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze cura, tra i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla società in qualità di investitori garantiti secondo quanto previsto dall'articolo 2, lo svolgimento di una procedura competitiva volta a determinare le migliori condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 5, comma 2 lettera a), anche tenendo conto del valore delle singole partecipazioni su cui viene richiesta la garanzia, avendo riguardo all'obiettivo del raggiungimento dell'importo minimo di sottoscrizione del capitale garantito di cui all'articolo 3, comma 3. Gli oneri inerenti sono posti a carico del fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di € 50.000.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico, possono essere definiti criteri e modalità relativi alla concessione di garanzie richieste a fronte di aumenti di capitale della società, anche sottoscritti da nuovi investitori.

Gli eventuali oneri inerenti sono posti a carico del fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di € 50.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 2015

Registrato alla Corte dei conti il 19-5-2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, reg.ne - prev. n. 1396

 

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