PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. 109.

(Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011)

 

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (49), si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di assistenza per i finanzieri).

2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate Tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:

a) Tabella A - Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

d) Tabella D - Agenzia delle entrate:

e) Tabella E - Agenzia delle dogane;

f) Tabella F - Agenzia del territorio;

g) Tabella G - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

h) Tabella H - Guardia di finanza;

i) Tabella I - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali - Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri - Fondo di assistenza per i finanzieri).

3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.

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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag.1908 ; I.L.P. 2009, pag. 1401.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289

1. Nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 (50), concernente il regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole "270 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "180 giorni".

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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3161; I.L.P. 2000, pag. 2249.

Art. 3.

Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate Tabelle.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 maggio 2011

Tabelle ...omissis...

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