PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2003)

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 19.500 unità.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 8.500 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonchè dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

- ricercatori;

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

- liberi professionisti;

- soci e amministratori di società non cooperative;

- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.

Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 persone.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 10.000 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificati e 3.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

- 1.000 cittadini albanesi;

- 600 cittadini tunisini;

- 500 cittadini marocchini;

- 300 cittadini egiziani;

- 200 cittadini nigeriani;

- 200 cittadini moldavi;

- 500 cittadini srilankesi;

- 300 cittadini del Bangladesh.

Roma, 6 giugno 2003

Registrato alla Corte dei conti il 19-6-2003

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 342

 

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