PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2003)
Ripartizione del Fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis
Decreta:
Art. 1.
La quota di 225 milioni di euro per l'anno 2003, di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (6) (Legge finanziaria 2003), è destinata al finanziamento degli interventi secondo la seguente tabella.
RIPARTIZIONE, PER L'ANNO 2003,
DELLE RISORSE DEL FONDO
DI CUI ALL'ART. 56 DELLA LEGGE N. 289/2002
(LEGGE FINANZIARIA 2003)
| 1) Progetti inerenti temi prioritari per la salute | Previsione di finanziamento (milioni di euro) |
| Ricerche finalizzate nei settori tumori, AIDS, sangue e cellule staminali, malattie neurodegenerative e malattie rare | 50 |
| Ricerche a carattere interdisciplinare finalizzate allo sviluppo di tecnologie abilitanti nell'area delle nano e microtecnologie applicate alla post-genomica, ai sistemi di diagnostica medica avanzata | 38 |
| 2) Progetti inerenti temi prioritari nel settore dell'innovazione tecnologica | |
| Ricerca e sviluppo di tecnologie e metodologie per incubatori, reti di imprese, territori digitali e e-government di prossima generazione. Ricerca e sviluppo di tecnologie per l'interazione multisensoriale e per l'integrazione dinamica dei servizi per sistemi adattativi | 25 |
| Nuove tecnologie nel settore della sicurezza stradale | 5 |
| Nuove tecnologie per la lotta alla criminalità | 5 |
| Ricerche finalizzate alla elaborazione di modelli teorici e di simulatori per la gestione del debito pubblico | 2 |
| 3) Realizzazione di grandi infrastrutture scientifiche, promozione di laboratori pubblico-privato e di distretti tecnologici | 80 |
| 4) Ricerca e nuove tecnologie per la protezione e difesa del territorio dai disastri naturali | 20 |
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 247; I.L.P. 2002, pag. 123.
Art. 2.
In relazione a quanto disposto nel precedente art. 1, la quota di 225 milioni di euro risulta, per l'anno 2003, così assegnata:
175 milioni di euro al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per interventi da realizzarsi secondo gli strumenti del FAR e del FIRB di propria competenza e ivi compresi una quota pari a 25 milioni di euro da destinare alla realizzazione delle iniziative indicate dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie;
50 milioni di euro al Ministero della Salute per interventi da realizzarsi secondo gli strumenti di propria competenza al Capitolo da istituirsi appositamente.
Art. 3.
Nella selezione e nel finanziamento dei progetti le amministrazioni dovranno assicurare, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), il sostegno prioritario, a parità di merito scientifico, ai progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
Art. 4.
Al fine di assicurare il miglior coordinamento e la più puntuale valutazione degli interventi, e per la massima efficacia degli stessi, è istituita, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una commissione composta dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, nonchè dai rappresentanti di tutte le altre amministrazioni centrali e regionali di volta in volta coinvolte. Ai componenti della commissione non compete alcun compenso e rimborso spese per la partecipazione alle riunioni.
Roma, 7 aprile 2003
Registrato alla Corte dei conti il 13-5-2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269