PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016)

 

Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

"6-bis. (Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del 5‰) 1. L'iscrizione al riparto della quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'Amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto.".

2. Le disposizioni di cui all'art. 6-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Art. 2.

Pubblicazione elenco beneficiari

e degli importi del 5‰

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 11, è inserito il seguente:

"11-bis. (Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5‰) 1. Le Amministrazioni erogatrici del contributo del 5‰ di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, sono tenute, entro 3 mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita Sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.".

Art. 3.

Modalità di rendicontazione

1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonchè del rappresentante legale;

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a € 20.000 non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'Amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.";

c) al comma 5 dopo le parole "possono operare" aggiungere le seguenti: ", anche a campione";

d) i commi 2 e 7 sono abrogati.

Art. 4.

Pubblicazione rendiconti

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:

"12-bis. (Pubblicazione rendiconti) 1. Le Amministrazioni erogatrici del contributo del 5‰ di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 sono tenute a pubblicare in apposita Sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative di cui all'art. 12, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.".

Art. 5.

Modalità di recupero dei contributi erogati

1. All'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

"a-bis) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed ammistrative.".

Roma, 7 luglio 2016

Registrato alla Corte dei conti il 26-7-2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, reg.ne prev. n. 2079

 

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