PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2001)
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 persone.
2. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di 33.000 persone.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, comma 1, è consentito l'ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale e autonomo di 20.000 lavoratori così ripartiti:
a) 12.000 lavoratori per lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;
b) 3.000 lavoratori per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;
c) 2.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, quali infermieri professionali che hanno conseguito il titolo in Italia ovvero ai quali il Ministero della Sanità ha riconosciuto il titolo conseguito all'estero;
d) 3.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, specializzati nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Industria, e d'intesa con il Ministero degli Esteri se si vorrà valutare la provenienza, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione del seguente decreto, sono stabiliti i profili professionali degli operatori del settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione ricompresi nella quota di cui alla parte d) del comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di 6.000 cittadini albanesi; 3.000 cittadini tunisini; 1.500 cittadi-ni marocchini; 4.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria anche riguardanti, per gli accordi in materia di lavoro, progetti sperimentali di formazione all'estero, a carico dei privati proponenti e nell'ambito e nei limiti delle risorse destinate allo scopo, da sviluppare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministero del Lavoro se non proponente, e in collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei datori di lavoro.
2. Tenuto conto della particolare situazione politico-sociale della Somalia, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro di una quota di 500 cittadini somali.
Art. 4.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del Testo unico 25 luglio 1998, n. 286 (40), è consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del predetto Testo unico.
2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte ai sensi dell'art. 35, comma 2, del regolamento di attuazione, nei successivi sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 4, del predetto Testo unico.
3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformità all'art. 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'art. 21 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, Suppl. n. 6, pag. 591.
Art. 5.
1. Qualora, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai presenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.
Roma, 9 aprile 2001
Registrato alla Corte dei conti il 9-5-2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 45