PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003)

 

Attività di concertazione dei disegni di legge di ratifica di atti internazionali.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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EMANA

la seguente direttiva:

1. Oggetto

La presente direttiva definisce tempi e modalità di effettuazione delle attività di concertazione dei disegni di legge di ratifica degli atti internazionali.

2. Disegni di legge di ratifica in corso di concertazione

In merito ai disegni di legge di ratifica di atti internazionali già trasmessi, alla data di pubblicazione della presente direttiva, dal Ministero degli Affari Esteri - e dagli altri Ministeri eventualmente coproponenti - a tutte le amministrazioni interessate per l'acquisizione dei rispettivi concerti ed intese, le amministrazioni interpellate esprimono le competenti valutazioni nel termine di trenta giorni a decorrere dalla stessa data di pubblicazione.

Qualora il predetto termine di trenta giorni non possa essere rispettato, le amministrazioni ne comunicano tempestivamente i motivi al Ministero degli Affari Esteri - informandone, per conoscenza, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - e concordano con il predetto Ministero, caso per caso, la fissazione di un altro termine ritenuto congruo in ragione delle peculiarità evidenziate dall'analisi dei diversi provvedimenti.

Il Ministero degli Affari Esteri informa il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e gli altri Ministeri coproponenti sulle iniziative in ordine alle quali è stata concordata una proroga istruttoria.

Negli altri casi, il Ministero degli Affari Esteri richiede al citato Dipartimento di procedere senz'altro all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri alla scadenza del predetto termine di trenta giorni.

3. Concertazione dei successivi disegni di legge di ratifica

In ordine ai disegni di legge di ratifica di atti internazionali per i quali la richiesta dei necessari concerti è inoltrata dal Ministero degli Affari Esteri - e dagli altri Ministeri eventualmente coproponenti - successivamente alla data di pubblicazione della presente direttiva, ogni amministrazione interessata esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, le rispettive valutazioni di merito.

Entro lo stesso termine le amministrazioni interpellate possono comunicare al Ministero degli Affari Esteri la motivata richiesta di un termine più ampio per poter rappresentare compiutamente la propria posizione sul provvedimento.

Il Ministero degli Affari Esteri dà notizia delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di dilazione istruttoria - rappresentando, altresì, le proprie osservazioni sulla questione - agli altri Ministeri proponenti l'iniziativa ed al predetto Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il quale esamina le diverse posizioni delle amministrazioni coinvolte ai fini dell'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

4. Assenza dei concerti formali delle amministrazioni consultate

Qualora le amministrazioni coinvolte nell'iter di concertazione non facciano pervenire al Ministero degli Affari Esteri e agli altri Ministeri coproponenti - in esito alla effettuazione delle procedure di consultazione descritte nei precedenti punti 2 e 3 - alcuna comunicazione formale in merito all'iniziativa di ratifica trasmessa, il citato Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi considererà il provvedimento assentito senza riserve anche da queste amministrazioni e potrà procedere, salvo l'esame di ulteriori elementi ostativi non riconducibili al completamento del percorso di concertazione, all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

5. Coordinamento di posizioni divergenti

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi provvederà, in ogni caso, allo svolgimento delle necessarie attività di coordinamento normativo per la ricomposizione delle posizioni divergenti che dovessero essere manifestate dalle diverse amministrazioni interpellate.

Lo stesso Dipartimento può, comunque, proporre l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei disegni di legge di ratifica per i quali si evidenzino motivi di necessità ed urgenza, ovvero altre ragioni, che impongano accelerazioni istruttorie incompatibili con le procedure sopra descritte.

Roma, 14 gennaio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 14-2-2003

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 36

 

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