PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011)
Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
EMANA
la seguente direttiva:
1. Premessa
Il Servizio sanitario nazionale (SSN) si è evoluto verso un'organizzazione regionale. Pertanto, gran parte delle risorse del servizio, che costituisce una delle strutture operative di protezione civile, ai sensi art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (1), sono organizzate e gestite autonomamente dai Servizi sanitari regionali (SSR).
In coerenza con tale processo, anche le funzioni di protezione civile sono state oggetto di decentramento amministrativo. In particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 108 prevede che le regioni provvedano all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
A livello nazionale, il coordinamento di tutte le strutture che compongono il servizio nazionale di protezione civile, tra cui anche il SSN, spetta al Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in seguito all'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, della dichiarazione di stato di emergenza (art. 5 della legge 225/1992).
Per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri può altresì disporre, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza (art. 3, legge n. 286/2002).
Dal quadro normativo citato emerge la necessità di procedere all'integrazione delle strutture dei Servizi sanitari regionali (SSR) nell'organizzazione di protezione civile e, al contempo, un sistematico coordinamento operativo tra il Dipartimento nazionale della protezione civile e le regioni/Pubblica amministrazione anche per quanto concerne la componente sanitaria della risposta agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
A partire dal 2001, a seguito dell'adozione dei criteri per l'organizzazione dei servizi sanitari nelle catastrofi (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 16 maggio 2001), è stato intrapreso uno sforzo per assicurare, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle prerogative regionali, un livello minimo di capacità operativa ed un linguaggio comune che permettesse di operare in emergenza. In tale prospettiva sono stati approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i criteri per la dotazione del PMA di secondo livello (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003) e per l'organizzazione degli interventi psico-sociali nelle catastrofi (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006).
La presente direttiva tiene dunque conto del problema del dispiegamento coordinato dei moduli sanitari regionali, con particolare riferimento a quelli di primo impiego (PMA) delle regioni/Pubblica amministrazione. Ciò in considerazione, che le catastrofi possono provocare grandi distruzioni del territorio e lesioni gravi a numerose vittime, la cui sopravvivenza è strettamente condizionata dalla qualità e dalla tempestività delle cure sanitarie che riceveranno. Molti Sistemi sanitari regionali dispongono già di Moduli sanitari regionali (MSR) per l'intervento nelle catastrofi.
La presente direttiva, disciplinando gli indirizzi operativi per il coordinamento delle strutture sanitarie regionali coinvolte in caso di catastrofe, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, saranno attivate le procedure di cui alla stessa legge per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
L'applicazione della presente direttiva, fa, comunque, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione.
---------
(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 282.
2. Attività da sviluppare a integrazione del documento
Il presente documento è finalizzato a definire le linee generali per l'attivazione dei Moduli sanitari regionali (MSR), i dettagli di tali procedure dovranno essere oggetto di accordi specifici tra il DPC e le singole regioni/Pubbliche amministrazioni.
Il Dipartimento della protezione civile, il Gruppo tecnico interregionale emergenza urgenza ed il Gruppo tecnico interregionale della protezione civile, svilupperanno tutte le tematiche inerenti al funzionamento dei MSR, con particolare attenzione agli aspetti amministrativi e normativi connessi alla gestione del personale che opera nei MSR ed alle tematiche inerenti alla collaborazione con le Associazioni di volontariato integrate alla risposta sanitaria.
3. Definizione dei moduli sanitari
I moduli sanitari oggetto del presente documento sono quelli definiti dalle seguenti normative:
- criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi;
- criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un Posto medico avanzato di secondo livello utilizzabile in caso di catastrofe (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 25 agosto 2003);
- decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 recante modifica della Decisione n. 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della Decisione n. 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile;
- decisione della Commissione del 29 luglio 2010 recante modifica della Decisione n. 2004/277/CE, Euratom della Commissione per quanto concerne le modalità di applicazione della Decisione n. 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile.
In particolare, si fa riferimento alle seguenti categorie:
- PMA di primo livello;
- PMA di secondo livello;
- PMA con unità chirurgica (PMA/UMMC);
- Ospedali da campo o Centri medici di evacuazione (CME).
I Moduli sanitari devono garantire tempestiva capacità di partenza dall'attivazione: non oltre 1 ora per i PMA primo livello, non oltre 3-4 ore per i PMA secondo livello e 6 ore per i PMA-Surgery /UMMC, non oltre 12 ore per gli ospedali da campo.
Tutti i Moduli sanitari devono avere autonomia logistica garantita per un minimo di almeno 72 ore e autonomia operativa comprendente anche automezzi per la noria.
I MSR devono potersi integrare all'interno delle colonne Mobili regionali di protezione civile, ed a questo scopo le Amministrazioni sanitarie e di protezione civile regionali devono cooperare sia in fase di preparazione che di intervento.
Nei Moduli sanitari regionali devono operare squadre sanitarie composte da medici ed infermieri di comprovata esperienza professionale in area critica (118, pronto soccorso, terapia intensiva e per i PMA/UMMC anche chirurgia d'urgenza), coadiuvate da altro personale tecnico-sanitario e con il supporto di personale logistico.
Si ribadisce che il posto medico avanzato è una struttura o un'area funzionale finalizzata al triage ed alla stabilizzazione del paziente. Strutture sanitarie da campo con caratteristiche diverse, che possono essere dispiegate oltre i tempi sopra indicati, possono assicurare funzioni di assistenza sanitaria alla popolazione colpita da una catastrofe, ma non possono essere considerate e utilizzate come PMA.
4. Sistema informativo per la gestione dei Moduli sanitari
Al fine di ottimizzare l'impiego dei Moduli sanitari in caso di catastrofe, è essenziale avere conoscenza delle capacità operative in termini di personale e strutture che ogni regione/Pubblica amministrazione può effettivamente garantire. Tale capacità può variare in ragione di esigenze particolari, quali:
- manutenzione ordinaria/straordinaria dei moduli o di loro parti;
- impossibilità a garantire il personale di pronta partenza per contingenti problemi locali;
- indisponibilità per impiego in altro scenario;
- indisponibilità decisa in base alla valutazione di rischi presenti sul territorio della regione/Pubblica amministrazione titolare dei moduli stessi.
Ciò posto, è opportuno attivare un sistema informativo tra le regioni/Pubblica amministrazione ed il Dipartimento della protezione civile che assicuri il regolare aggiornamento, con frequenza periodica, delle informazioni relative ai moduli sanitari (allegato 1 - Disponibilità moduli sanitari regionali).
Il sistema dovrebbe in particolare contenere come configurazione minima le seguenti informazioni di base:
1. tipologia del modulo sanitario, sulla base della classificazione sopra riportata;
2. prontezza operativa del modulo sanitario: disponibilità alla pronta partenza, o indisponibilità per manutenzione, o impiego in altro luogo);
3. recapito per l'attivazione del modulo sanitario, contattabile 24/7.
5. Attivazione
Al verificarsi dell'evento il Dipartimento della protezione civile:
a) invia, se del caso, secondo le proprie procedure interne e le informazioni in proprio possesso circa la tipologia e disponibilità dei moduli sanitari, un 1° messaggio di allerta ai moduli sanitari regionali, allo scopo di far avviare i sistemi di reperibilità e mobilitazione dei mezzi, che però restano in attesa di partenza;
b) contatta la regione/Pubblica amministrazione interessata, secondo le procedure preventivamente concordate.
I dati in possesso della regione/Pubblica amministrazione vengono comparati con quelli disponibili al Dipartimento della protezione civile, per confermare l'eventuale necessità di intervento sanitario da altre regioni/Pubblica amministrazione.
Il Dipartimento della protezione civile, se ritenuto necessario, d'intesa con la regione/Pubblica amministrazione, comunica l'ordine di PARTENZA ai Moduli sanitari delle altre regioni/Pubblica amministrazione, che hanno confermato la disponibilità del MSR.
Le regioni/Pubblica amministrazione, i cui moduli hanno ricevuto l'ordine di partenza, comunicano al Dipartimento della protezione civile il nominativo ed il recapito telefonico del capo Modulo sanitario regionale (capo-MSR), con cui il Dipartimento della protezione civile si terrà in stretto contatto per tutte informazioni del caso, attraverso le risorse di radio-telecomunicazione a disposizione.
Per ragioni di necessità e urgenza, nell'impossibilità di contattare la regione/Pubblica amministrazione colpita, l'ordine di partenza dei MSR può essere deciso dal Dipartimento della protezione civile anche in assenza di un accordo con la regione/Pubblica amministrazione colpita, che deve comunque essere informata quanto prima sul numero e la composizione dei moduli in arrivo sul territorio di competenza.
Il Dipartimento della protezione civile attiva i Moduli sanitari regionali disponibili secondo il criterio di prossimità all'area colpita dall'evento: con precedenza vengono inviati quelli delle regioni confinanti e successivamente quelli delle altre regioni, secondo una valutazione delle risorse necessarie.
La regione/Pubblica amministrazione colpita dall'evento provvederà alla attivazione ed al dispiegamento delle risorse sanitarie locali, sulla base di procedure definite dalla stessa.
Il Dipartimento della protezione civile, secondo le proprie procedure interne, può inviare il proprio personale a supporto della regione/Pubblica amministrazione, per potenziare le capacità di coordinamento delle attività in atto.
La regione/Pubblica amministrazione attraverso i livelli di coordinamento provinciali ed intercomunali, riceverà informazioni dai territori colpiti dall'evento, in particolare per quanto riguarda:
- località colpite (dimensione e tipologia dell'evento);
- numero presunto di vittime e patologie prevalenti;
- vie di accesso utilizzabili e itinerari preferenziali;
- condizioni meteo presenti;
- mezzi e personale disponibile in loco.
Tali informazioni verranno trasmesse al Dipartimento della protezione civile, che le ritrasmetterà ai capo-Modulo sanitario in arrivo, ai quali saranno assegnate le specifiche destinazioni.
I capo-MSR, durante l'avvicinamento al luogo dell'evento, devono comunicare regolarmente con la Sala situazione Italia, fornendo la loro posizione ed il tempo stimato del loro arrivo in loco.
Il capo-MSR giunto in loco si rapporta con la Centrale operativa 118 competente per territorio, salvo diversa indicazione del responsabile funzione sanità della regione/Pubblica amministrazione colpita o struttura analoga.
Il capo-MSR arrivato in loco è responsabile della scelta della collocazione del PMA, che deve essere disposta tenendo conto delle misure di sicurezza e delle necessità del regolare svolgimento delle attività di soccorso.
6. Coordinamento
Il coordinamento è finalizzato principalmente a conseguire i seguenti obiettivi:
- acquisire informazioni per quanto possibile complete e verificate sull'impatto sanitario dell'evento, sulla risposta locale e sulle eventuali necessità di risorse aggiuntive;
- assicurare la distribuzione delle risorse disponibili sulla base di criteri uniformi sul territorio;
- acquisire, con regolarità e sistematicità, informazioni concernenti l'attività dei moduli, anche al fine di valutarne l'eventuale riorganizzazione.
Per assicurare il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, i presupposti fondamentali sono i seguenti:
- la presenza di un effettivo coordinamento regionale delle risorse sanitarie, predisposto già in fase di pianificazione ed immediatamente operativo al verificarsi dell'evento;
- il flusso di comunicazioni tra la regione/Pubblica amministrazione interessata dall'evento ed il DPC, per acquisire elementi adeguati alla valutazione della severità dell'evento e della capacità di risposta locale;
- la condivisione della regione/Pubblica amministrazione con il Dipartimento della protezione civile, delle decisioni in merito all'invio e alla dislocazione sul territorio di risorse esterne alla regione/Pubblica amministrazione interessata (altre regioni, strutture operative diverse dal SSN, partner dell'UE o Paesi terzi) in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992;
- l'assicurazione del coordinamento operativo da parte del Dipartimento della protezione civile e la regione/Pubblica amministrazione interessata, una volta dislocate le risorse di cui sopra;
- il coordinamento dell'attività dei moduli sanitari si deve integrare nel quadro più complessivo della funzione di supporto "sanità e assistenza sociale", che opera nell'ambito dell'organizzazione di protezione civile, così come configurata nei "criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi" del 2001.
Le regioni/Pubbliche amministrazioni indicheranno l'interlocutore responsabile del MSR per le comunicazioni col DPC ai fini della attivazione di Moduli sanitari regionali.
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa propria di ciascuna regione/Pubblica amministrazione, il coordinamento si articola sul livello regionale, provinciale e locale.
Livello regionale:
- raccoglie informazioni e valuta le necessità sanitarie complessive sul territorio di competenza;
- distribuisce le risorse ai territori provinciali interessati dall'evento;
- si relaziona con il coordinamento nazionale dell'emergenza per concordare le priorità di intervento, le risorse necessarie e le modalità di utilizzo e distribuzione delle stesse.
Livello provinciale:
- raccoglie informazioni e rappresenta al livello regionale le necessità sul territorio di competenza;
- decide la dislocazione dei MSR sul territorio di competenza;
- riceve e valuta i rapporti di attività dei MSR tramite il livello comunale/intercomunale.
Livello comunale/intercomunale:
- assicura l'operatività dei moduli sanitari regionali;
- raccoglie e trasmette i rapporti di attività;
- formula le esigenze e le necessità al livello provinciale.
E' opportuno che, laddove si configuri uno scenario che comporti un elevato numero di feriti, il coordinamento della funzione sanità sia assunto, nelle prime 72 ore dall'evento, da personale operante nel sistema di emergenza/urgenza (118, DEA) o da personale delegato con specifica preparazione.
Roma, 28 giugno 2011
Registrato alla Corte dei conti il 30-9-2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 58