PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2010)
Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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EMANA
la seguente direttiva:
1.1. In riferimento alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55 (3), a far data dall'1 ottobre 2010, si rappresenta a tutte le Amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione Made in Italy nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2 della legge in argomento.
1.2. In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93).
1.3. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (4), eventualmente interessate dall'applicazione della precitata normativa, sono invitate ad attenersi agli indirizzi della presente direttiva.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 1164; I.L.P. 2010, pag. 925.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
Roma, 30 settembre 2010
Registrato alla Corte dei conti il 26-10-2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 208