PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003)

 

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (Ordinanza n. 3298).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione all'aggravamento della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, determinato da nuovi sbarchi di clandestini sulla costa del territorio della regione siciliana, le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 3287/2003 si applicano anche nel territorio della regione medesima.

Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 3244/2002, n. 3262/2003 e n. 3287/2003, si applicano anche per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento delle strutture destinate alle attività di prima assistenza e di soccorso previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (2).

2. All'art. 1, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244/2002, dopo le parole "nonchè all'acquisto o noleggio di automezzi" sono aggiunte le parole "e di apparecchiature informatiche".

3. All'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287/2003, dopo le parole "all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (3)" è aggiunto il seguente periodo "e per le spese di interpretariato e per quelle relative all'attuazione dei programmi di collaborazione internazionale e delle intese operative di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (4).".

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3368.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, Suppl. n. 6, pag. 591.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 3287/2003, il capo del Dipartimento delle libertà civile e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno provvede, deroga alla normativa vigente, alla conclusione di contratti di appalto o di acquisto di cosa futura, a trattativa privata, anche con affidamento diretto, sulla base di scelte di carattere fiduciario, in relazione alla somma urgenza inerente alla realizzazione delle opere necessarie, operate dal medesimo capo del Dipartimento.

2. All'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3244/2002, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 3287/2003, è aggiunto il seguente periodo "Articoli 1472 e 1655 e seguenti del Codice civile".

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'Interno, così come integrati dalle risorse finanziarie previste per l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 (5).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2599; I.L.P. 2002, pag. 1949.

 

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