PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002)

 

Interventi straordinari ed urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale (Ordinanza n. 3242).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, avvalendosi degli uffici dipartimentali, promuove e coordina le attività dei prefetti e degli altri soggetti pubblici e privati volte a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al continuo e massiccio afflusso di cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il predetto Dipartimento si avvale dalle competenti strutture delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

Art. 2.

Al fine di accelerare le procedure connesse alla valutazione delle istanze di asilo degli stranieri giunti irregolarmente in Italia, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136 (6), può effettuare le audizioni anche in ambito locale.

2. La Commissione centrale può operare, per il periodo di emergenza con la maggioranza dei componenti.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2256.

Art. 3.

1. Per far fronte ad una più efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di emersione del lavoro irregolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato ad utilizzare, tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di trecento unità, prestatori di lavoro temporaneo per l'espletamento delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura.

2. Al fine di accelerare il procedimento per la selezione della società di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato a ricorrere a trattativa privata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (7), così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (8).

3. Al fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al presente articolo è autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 1630.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1304.

Art. 4.

1. Alle spese relative all'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza, nel limite massimo di € 1.948.317,00, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (9), capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3. dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno finanziario 2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

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