PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003)
Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (Ordinanza n. 3326).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Dispone:
Art. 1.
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3298/2003 del 3 luglio 2003 (6), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;
b) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Per le attività negoziali da porre in essere ai fini dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina e per l'attuazione ed il coordinamento delle attività di polizia di frontiera di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (7), nonchè per le spese di interpretariato e per quelle relative all'attuazione dei programmi di collaborazione internazionale e delle intese operative di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (8), il direttore centrale per l'immigrazione e la Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno è autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (9), nonchè al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (10), in materia di appalti pubblici di forniture in ambito CEE, e al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (11), e successive modifiche ed integrazioni. Il Dipartimento della pubblica sicurezza si avvale della facoltà di cui all'art. 3.".
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2352; I.L.P. 2003, pag. 1582.
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2599; I.L.P. 2002, pag. 1949.
(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, Suppl. n. 6, pag. 591.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1050.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1377.
Art. 2.
1. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3287/2003 è abrogato.
Art. 3.
1. Per garantire la continuità degli interventi e dei servizi già in atto in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (12), e successive modifiche ed integrazioni, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad adottare i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo secondo le modalità stabilite dal citato art. 1-sexies, comma 3, lettera b), in deroga all'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 1152, 1158; I.L.P. 1990, pag. 635.
Art. 4.
1. Il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, può avvalersi di consulenti scelti su base fiduciaria, per un numero massimo di tre, per la realizzazione di sistemi informatici e telematici in materia di immigrazione, condizione dello straniero e diritto di asilo.
2. Con successivi provvedimenti, da adottarsi da parte del capo Dipartimento verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso spettante il cui onere è a carico delle risorse finanziarie di cui al Capitolo 2257 U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilità amministrativa - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Art. 5.
1. Per le attività negoziali da porre in essere per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno è autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 6.
1. All'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3287/2003 è aggiunto: "in deroga alle disposizioni normative, anche di carattere contrattuale e per tutta la durata dello stato di emergenza".
Art. 7.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente ordinanza si provvede a carico del competente Capitolo 2254 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilità amministrativa 4 - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Art. 8.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, così come integrati dalle risorse finanziarie, previste per l'anno 2003, dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dall'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2003