TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 641.
(Gazzetta Ufficiale n. 292, Suppl. ord., dell'11 novembre 1972)
Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
Art. 1.
Oggetto delle tasse
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa Tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella Tariffa stessa.
Art. 2.
Riscossione delle tasse
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.
Nei casi espressamente indicati nella Tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella Tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Art. 3.
Modalità di pagamento
Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa Tariffa:
a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;
b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della Tariffa o da altre norme;
b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della Tariffa (*).
Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per le Finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella Tariffa.
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(*) Lettera aggiunta dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 144, a decorrere dall'1 gennaio 1996.
Art. 4.
Ufficio competente
Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.
Art. 5.
Marche
Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.
Con decreto del Ministro per le Finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.
Art. 6.
Prenotazione a debito
Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'Amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e per le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
Art. 7.
Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 8.
Effetti del mancato o ritardato
pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.
Art. 9. (*)
Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a Lit. 200.000 (€ 103,00).
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da Lit. 200.000 (€ 103,00) a Lit. 1.000.000 (€ 516,00) ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
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(*) Articolo sostituito dal D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, art. 8, comma 1, lett. a), a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 10.
Competenze per l'accertamento delle infrazioni
e ripartizione del provento delle pene pecuniarie
Comma 1 (abrogato) (*).
L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle Finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni (**).
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(*) Comma abrogato dal D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, art. 8, comma 1, lett. b), a decorrere dall'1 aprile 1998.
(**) Comma modificato dal D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, art. 8, comma 1, lett. b), a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 11.
Ricorsi amministrativi
Le controversie relative all'applicazione delle tasse e delle soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro delle Finanze nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse (*) superi le Lit. 100.000 (€ 51,65).
Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Decorso il termine di 180 giorni della data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse e delle soprattasse superi le Lit. 100.000 (€ 51,65).
Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2) e 3) del Codice di procedura civile.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
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(*) Comma modificato dal D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, art. 8, comma 1, lett. c), a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 12. (*)
Azione giudiziaria
Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di 90 giorni dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.
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(*) Si cfr. Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio 1995, n. 56.
Art. 13.
Decadenza e rimborsi
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di 3 anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.
Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 13-bis. (*)
Esenzioni
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (**).
1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (***).
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(*) Articolo aggiunto dal D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460, art. 18, comma 1, a decorrere dall'1 gennaio 1998.
(**) Comma modificato dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.
(***) Comma aggiunto dalla L. 3 giugno 1999, n. 157, art. 5, comma 1, a decorrere dal 5 giugno 1999.
Art. 14.
Disposizioni finali e transitorie
Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione nè si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.
Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative nonchè i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.
Art. 15.
Norme abrogate
Sono abrogate le disposizioni del T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con D.P.R. n. 121/1961, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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TARIFFA (*)
Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della Tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della Tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente Tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.
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(*) Tariffa modificata dal D.M. 28 dicembre 1995, a decorrere dall'1 gennaio 1996.
Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro | NOTE |
| TITOLO I PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA' | |||
| 1. | a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) tassa annuale b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10) | 40,29 (*) 40,29 (*) 2,58 (*) | 1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche. 2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. 3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli Affari Esteri, di stabilire il necessario arrotondamento. 4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto. 5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore di polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. 6. Agli effetti dalla tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente Testo unico. 7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno. 8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettera a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri di culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti. |
| 2. | 1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del Codice civile) | -- | 1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dall'1 gennaio 1998. |
| 3. | 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del Codice civile; articolo 3, decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni): | 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del Codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del Codice civile (articoli 100 e 108). | |
| a) atto costitutivo b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del Codice civile 2. Iscrizione nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri Enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del Codice civile) | -- -- -- | 2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentanti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (**). Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del Codice civile nè gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del Codice civile. 3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dall'1 gennaio 1998. | |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 2, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
(**) Periodo modificato dal D.M. 29 aprile 1996, art. 1, comma 1, lett. a), a decorrere dall'1 gennaio 1996.
| TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA | |||
| 4. | 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed artt. 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535) | 115,00 (*) | 1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a Lit. 15.000 (€ 7,75) per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonchè alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. |
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(*) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 5. | 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale | 168,00 (*) | 1. Le licenze sono valide per 6 anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di 12 mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a Lit. 15.000 (€ 7,75) per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da Lit. 300.000 (€ 154,94) a Lit. 1.800.000 (€ 929,62) ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 (€ 258,23) a L. 3.000.000 (€ 1.549,37) (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). 4. E' dovuta una addizionale di Lit. 10.000 (€ 5,16) alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24). |
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(*) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 6. | 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità | 539.200,00 (*) | 1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente (**). |
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(*) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
(**) Nota modificata dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 39, a decorrere dall'1 gennaio 1999.
| 7. | 1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, comma 1, del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo: a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonchè fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi | 404,00 (*) 270,00 (*) 81,00 (*) 81,00 (*) 202,00 (*) |
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(*) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| TITOLO III PESCA | |||
| 8. | 1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita | 404,00 (*) | Nota 1 soppressa (**). |
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(*) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
(**) Nota soppressa dal D.M. 29 aprile 1996, art. 1, comma 1, lett. b), a decorrere dall'1 gennaio 1996.
| TITOLO IV PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE | |||
| 9. (*) (**) | 1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338): | 1. La tassa di cui al c. 1, lett. a), non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'ufficio centrale dei brevetti. 2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di 12 mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; b) entro il termine di 4 mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'e- manazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di Lit. 100.000 (€ 51,65) e, se superiore a 6 mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'ufficio centrale dei brevetti può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva. 4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti. 5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'ufficio centrale dei brevetti prima della concessione della licenza. | |
| a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine 2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10 ma non le 20 pagine 3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine | 54,00 67,00 101,00 236,00 | ||
| 4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine ma non 100 pagine | 472,00 | ||
| 5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine c) per mantenere in vita il brevetto: primo anno secondo anno terzo anno quarto anno quinto anno sesto anno settimo anno ottavo anno nono anno decimo anno undicesimo anno dodicesimo anno tredicesimo anno quattordicesimo anno quindicesimo anno e successivi | 809,00 17,00 34,00 40,00 47,00 61,00 88,00 121,00 168,00 202,00 236,00 337,00 472,00 539,00 607,00 741,00 | ||
| 2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali (leggi e decreti citati nel comma 1): a) per la domanda b) per la concessione 3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto | 539,00 (**) 1.820,00 (**) 81,00 (**) |
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(*) Comma modificato dal D.L.vo 3 novembre 1998, n. 455, art. 25, comma 1, lett. a).
(**) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 9-bis. (*) (**) | 1. Privativa per nuove varietà vegetali: a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 e successive 2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali: a) per la domanda: b) per la concessione: | 236,00 101,00 135,00 168,00 202,00 236,00 270,00 303,00 337,00 371,00 404,00 438,00 472,00 505,00 539,00 573,00 607,00 640,00 674,00 708,00 741,00 539,00 1.820,00 | |
| 3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: - per ogni privativa - per la lettera di incarico 4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile. | 81,00 34,00 |
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(*) Articolo aggiunto dal D.L.vo 3 novembre 1998, n. 455, art. 25, comma 2.
(**) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 10. (*) | 1. Brevetto per modelli di utilità: a) per domanda di brevetto b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in 2 rate: 1) rata per il I quinquennio | 34,00 674,00 337,00 | 1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di 100 modelli o disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). 2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente 10 e 15 anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato). 3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). 4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. 5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato). 6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i 6 mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b). 6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i 6 mesi successivi con l' applicazione della sovrattassa di cui al comma 3, lettera b) (***). 7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9. |
| 2) rata per il II quinquennio d) per la domanda di licenza obbligatoria e) per la concessione della licenza 2. (**) Brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la domanda di brevetto | 674,00 337,00 1.348,00 34,00 | ||
| b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in 3 rate: a) rata per il I quinquennio b) rata per il II quinquennio c) rata per il III quinquennio d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno e) il rilascio del brevetto di tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione | 674,00 337,00 404,00 674,00 67,00 1.348,00 | ||
| f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in 3 rate: 1) rata per il I quinquennio 2) rata per il II quinquennio | 404,00 674,00 | ||
| 3) rata per il III quinquennio g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la lettera d'incarico b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 1.011,00 101,00 34,00 81,00 81,00 |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
(**) Punto sostituito dal D.L.vo 19 marzo 1996, n. 198, art. 11, comma 2, a decorrere dal 16 aprile 1996.
(***) Nota aggiunta dal D.L.vo 19 marzo 1996, art. 11, comma 3, a decorrere dal 16 aprile 1996.
| 11. (*) | 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929): a) per la domanda di primo deposito b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: 1) riguardante generi di una sola classe 2) per ogni classe in più 2. Registrazione per marchi collettivi: a) per la domanda di primo deposito b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi 3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione 4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali: a) per lettera di incarico b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) c) per la trascrizione di atto di trasferimento | 34,00 67,00 34,00 135,00 202,00 135,00 34,00 34,00 81,00 | Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di 10 anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei 6 mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 12. (*) | 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70): a) per la domanda b) per la registrazione c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzie | 1.011,00 809,00 81,00 | 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'ufficio centrale dei brevetti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda. |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 13. (*) | 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349): a) per la domanda b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 404,00 1.011,00 67,00 | 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 48. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di Lit. 700.000 (€ 361,52). |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 14. (*) | 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonchè di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633); per ogni registrazione 2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (artt. 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19): a) per ogni disco o apparecchio analogo b) per ogni progetto | 81,00 81,00 34,00 |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| TITOLO V TRASPORTI | |||
| 15. (*) | 1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285): tassa di rilascio e annuale | -- | 1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg nè le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati. 2. La tassa di rilascio di cui al comma 1 può essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale di cui al comma 1 si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma. |
| 3. La tassa annuale di cui al comma 1 deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non è dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente. |
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(*) Tassa soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1998 (L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 21).
| 16. (*) | 1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio e annuale 2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto: a) tassa di rilascio b) tassa annuale | -- -- | 1. Per la tassa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15. |
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(*) Tassa soppressa dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dall'1 gennaio 2000.
| TITOLO VI RADIO E TELEVISIONE | |||
| 17. | 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171): a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonchè su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (**) d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: 1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto) | 0,70 (*) 4,13 1,39 15,49 20,00 (*) | 1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi (***). 2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data (****) anche prova mediante fotocopia della ricevuta di versamento. 3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) n. 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di Lit. 4.100 (€ 2,12) o trimestrale di Lit. 2.200 (€ 1,14). 4. Le tasse di cui alle lettere c), d) numero 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica. 5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento. 6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica. 7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del Testo unico, la soprattassa di cui ai nn. 3 e 4 della Tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27. |
| e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c): 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori | 9,30 61,97 | ||
| f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori | 25,82 180,76 | ||
| g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d), n. 2: 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori | 34,00 (*) 236,00 (*) |
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(*) Importo sostituito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
(**) Lettera modificata dal D.M. 29 aprile 1996, art. 1, comma 1, lett. c), a decorrere dall'1 gennaio 1996.
(***) Nota modificata dal D.M. 29 aprile 1996, art. 1, comma 1, lett. d), a decorrere dall'1 gennaio 1996.
(****) Si legge: "E' data prova".
| 18. (*) | 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): | 1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. | |
| a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale | 4.044,00 2.022,00 | ||
| b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale | 674,00 337,00 | ||
| 2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): | |||
| a) di programmi televisivi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale | 13.480,00 6.740,00 | ||
| b) di programmi radiofonici: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale | 2.696,00 1.348,00 | ||
| 3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio o di rinnovo b) tassa annuale | 3.370,00 1.685,00 |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 19. (*) | 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del D.P.R. 22 febbraio 1991, n. 73): a) tassa di rilascio b) tassa annuale | 5.392,00 2.696,00 |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 20. (*) | 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (artt. 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103): | 1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete. | |
| a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale | 4.044,00 2.696,00 | ||
| b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: 1) tassa di rilascio o di rinnovo 2) tassa annuale | 404,00 270,00 |
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(*) Importi elevati dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 21. | 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202); per ogni mese di utenza: a) utenze residenziali b) utenze affari | 5,16 12,91 | 1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. 3. La tassa non è dovuta per le licenze o i docucumenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonchè a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. |
TITOLO VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI | |||
| 22. | Iscrizioni riguardanti le voci della Tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della Tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70); 2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71); 3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); 4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73); 5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74); 6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75); 7. Giornali e periodici (art. 82); 8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86). | 168,00 (*) |
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(*) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| TITOLO VIII ALTRI ATTI | |||
| 23. | Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del Codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine | 67,00 (*) | 1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 Codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfettaria di Lit. 600.000 (€ 309,87), prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a Lit. 1.000.000 (€ 516,46) se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data dell'1 gennaio, l'importo di Lit. 1.000.000.000 (€ 516.456,90). La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della Tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. |
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(*) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, Allegato 2-ter, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
| 24. | 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) (*): a) alle società di ogni tipo e agli Enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni: - tassa per l'attribuzione e annuale b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): - tassa per l'attribuzione e annuale | -- -- | 1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati. 2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio delle attività, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della Tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento della dichiarazione di inizio dell'attività, si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori. |
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(*) La tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA è stata abolita dal D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36, comma 1, lettera d), a decorrere dall'1 gennaio 1998.