TESTO UNICO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642.
(Gazzetta Ufficiale n. 292, Suppl. ord., dell'11 novembre 1972)
Disciplina dell'imposta di bollo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
Decreta:
TITOLO I
OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA
E MODI DI PAGAMENTO
Art. 1.
Oggetto dell'imposta
1. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa Tariffa.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella Tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
Art. 2.
Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso
1. L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella Parte I della Tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella Parte II.
2. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.
3. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.
Art. 3.
Modi di pagamento
1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;
3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo. (*)
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento (€ 0,052) per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta (€ 0,0258) o superiori a lire cinquanta (€ 0,0258).
3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di lire cento (€ 0,052) ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della Tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima Tariffa per i quali l'imposta minima è stabilita in lire cinquecento (€ 0,258).
4. L'Intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'Intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.
5. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo.
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(*) Numero aggiunto dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. a), a decorrere dall'1 agosto 2004.
Art. 4.
Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata,
delle marche da bollo e dei bolli a punzone
1. La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
2. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
3. Con decreto del Ministro delle Finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia. (*)
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(*) Comma aggiunto dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. b), a decorrere dall'1 agosto 2004.
Art. 5.
Definizione di foglio, di pagina e di copia
1. Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.
2. Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.
Art. 6.
Misura del tributo in caso d'uso
1. Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
Art. 7.
Definizione di ricevuta (*)
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(*) Articolo soppresso dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dall'1 gennaio 1983.
Art. 8.
Onere del tributo nei rapporti con lo Stato
1. Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
TITOLO II
MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Art. 9.
Carta bollata
1. Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.
2. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.
3. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.
Art. 10.
Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo
di quello ordinario
1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni.
Art. 11.
Bollo straordinario
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
2. E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
Art. 12.
Marche da bollo
1. L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
2. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
3. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
4. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Art. 13.
Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio
1. Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
2. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
3. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni, riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Art. 14.
Speciali modalità di pagamento
1. Con decreto del Ministro delle Finanze (*) saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.
2. L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'Intendenza di finanza (**) nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
3. L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza (**) e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.
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(*) Si cfr. D.M. 5 luglio 1973.
(**) Si cfr. l'art. 75, comma 2, e art. 79, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.
Art. 15.
Pagamento in modo virtuale
1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle Finanze (*), l'intendente di finanza (**) può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
2. Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.
4. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza (**) procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di Tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
6. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
7. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
8. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
9. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'Intendenza di finanza (**) presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al comma 5 per il periodo compreso dall'1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento della imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
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(*) Si cfr. D.M. 7 giugno 1973 e D.M. 10 febbraio 1988.
(**) Si cfr. art. 75, comma 2, e art. 79, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.
Art. 15-bis. (*)
Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo
assolta in modo virtuale
1. Poste Italiane SPA, le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.
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(*) Articolo aggiunto dal D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv. in L. 27 dicembre 2004, n. 307, art. 4, comma 1, a decorrere dal 29 novembre 2004.
Art. 16.
Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie (*) si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della Tariffa allegata al presente decreto.
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(*) Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dall'1 aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472.
TITOLO III
ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA
E' PRENOTATA A DEBITO
Art. 17.
Atti dei procedimenti giurisdizionali
1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle Amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.
2. (*).
3. (*).
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(*) Comma abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dall'1 luglio 2002.
Art. 18.
Atti di persone od enti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato
1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
TITOLO IV
EFFETTI DEL MANCATO
OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA;
OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'
Art. 19.
Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
1. Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonchè gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
Art. 20.
Cambiale, vaglia cambiario
e assegno bancario irregolari di bollo
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.
2. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Art. 21.
Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
1. I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
Art. 22.
Solidarietà
1. Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
3. (*).
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(*) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 23.
Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni
1. I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.
TITOLO V
SANZIONI
Art. 24.
Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila (€ 103) a lire quattrocentomila (€ 206).
Art. 25.
Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta
ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila (€ 103).
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
Art. 26.
Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione (€ 516) a lire dieci milioni (€ 5.164).
Art. 27.
Violazioni costituenti reati
1. (*).
2. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale.
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(*) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 28.
Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni (*)
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(*) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 29.
Soprattassa per omesso
o insufficiente pagamento dell'imposta (*)
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(*) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 30.
Responsabilità dei funzionari
dell'Amministrazione finanziaria
1. Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.
Art. 31.
Regolarizzazione degli atti emessi
in violazione delle norme del presente decreto
1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
2. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.
Art. 32.
Irreperibilità di valori bollati
1. E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.
2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
3. E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al comma 1 e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.
4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE
ED ALLE VIOLAZIONI
Art. 33.
Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria
1. Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle Intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire (€ 51,65).
2. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2) e 3), del Codice di procedura civile.
3. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
4. L'autorità amministrativa, adita a norma del comma 1, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.
5. Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa (*).
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(*) La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 1993, n. 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del previsto ricorso amministrativo.
Art. 34.
Accertamento delle violazioni (*)
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(*) Articolo abrogato, dall'art. 5, comma 1, lettera l), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dall'1 aprile 1998.
Art. 35.
Organi competenti all'accertamento delle violazioni
1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli artt. 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle Finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.
3. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli artt. 351 e 352 del Codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
4. I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
Art. 36.
Modalità di accertamento delle violazioni
1. Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
2. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
3. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.
Art. 37.
Termini di decadenza - Rimborsi
1. L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.
3. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
4. Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
5. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Intendenza di finanza (*) entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legi-slative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.
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(*) Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, si cfr. art. 75, comma 2, e art. 79, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.
Art. 38.
Ripartizione delle pene pecuniarie
1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
TITOLO VII
VENDITA DEI VALORI BOLLATI
Art. 39.
Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
1. La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali (*).
2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato:
a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5%;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75%;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2%;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1, n. 3-bis, nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo (**).
3. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
4. Il Ministro delle Finanze, può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
5. Il Ministro delle Finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
6. I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coaudiutori ed assistenti.
7. I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.
8. L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente di finanza (*) qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
9. L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza (*) per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'erario.
10. Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di finanza (*) entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.
11. Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollari difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
12. Il Ministro delle Finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
13. Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nei commi 2 e 4.
14. Il Ministro delle Finanze, al fine di assicurare, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.
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(*) Periodo aggiunto dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. c), n. 1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
(**) Comma sostituito dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. c), n. 1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40.
Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto disposto nella Tariffa e nella Tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del comma 6 dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
2. Per le cambiali di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Art. 41.
Integrazione dei valori
1. I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla Tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.
Art. 42.
1. Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973.
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ALLEGATO A
TARIFFA (1) (2)
PARTE I - ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA FIN DALL'ORIGINE
Articolo | Indicazione degli atti soggetti | Imposte dovute (lire/euro) |
|
| ||||
Fisse | Proporzionali | |||||||
1 | 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi. | 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. | ||||
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso, registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del Codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti |
| 2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (***). | 1-bis L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. | |||||
1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto: |
| L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di Commercio, autorizzate alla riscossione. | 1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico. | |||||
2 | 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. | 1. In questo articolo sono comprese: | ||||
2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal Titolo VI del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle Società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al D.L.vo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, € 14,62. | ||||||||
2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, € 14,62. | ||||||||
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
(**) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
(***) Punto aggiunto dal D.M. 17 maggio 2002, n. 127, art. 1, comma 1, lett. b). a decorrere dal 17 luglio 2002.
(****) Comma aggiunto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
(*****) Nota aggiunta dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
3 | 1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale. | 1. (**). | |
| 2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'art. 16, lett. b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli artt. 1524 e 2762 del C.c.: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie. |
|
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
(**) Comma aggiunto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2, lett. b), allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
4 | 1. Atti e provvedimenti degli organi della Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone; per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi. | 1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. | |
4 co. 1-bis | 1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni certificato (**) |
| 1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato. | 1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti. | |
4 co. 1-ter | 1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità |
| 1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. | 1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
(**) Comma aggiunto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2, lett. c), allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. | |||
3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai Ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. | |||
5 | 1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
6 | 1. Cambiali: |
| 1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. | 1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento. | ||
2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente. | ||||||
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12-3-1936, n. 375 (6) [convertito nella legge 7-3-1938, n. 141 (*) |
| 3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto. |
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del Tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni (*) |
| 4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell'art. 1 del R.D.L. 8/8/1930, n. 1162, conv. nella L. n. 3161/1931. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione. |
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12/3/1936, n. 375 (6) e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'art. 2195 del Codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie (*) |
| 5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al p. 1, lett. a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola senza garanzia o equivalente. |
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al R.D.L. 29/7/1927, n. 1509 (6), convertito dalla legge 5/7/1928, n. 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia (*) |
| 1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. | |||
2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti. |
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601 (*) |
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al comma 1 dell'art. 32 della legge 24/5/1977, n. 227 emessi in Italia: |
| 1. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della L. 24/5/1977, n. 227, e sempre attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al p. 7, lett. b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale. |
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31/10/1961, n. 1231, art. 1 della legge 16/8/1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30/11/1976, n. 796) (*) |
| 1. Come al punto 1. | 1. Come al punto 1. |
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(*) Comma modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3, punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 3), punto 3.1), a decorrere dall'1 agosto 2004.
7 | 1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della Tariffa. | Le stesse imposte stabilite per le cambiali | 1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo. | 1. Come all'art. 6. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dal 22 febbraio 2000.
8 (*) |
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(*) Articolo abrogato dal D.L. 12 luglio 2004, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 7), a decorrere dall'1 agosto 2004.
9 | 1. Assegni bancari: |
| 1. Marche da bollo e bollo a punzone. | 1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi. | ||||
b ) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione |
| Come all'art. 5. | posdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione. | |||||
3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia. | ||||||||
10 | 1. Assegni circolari: |
| 1. Versamento all'ufficio del registro. | 1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza. | ||||
| ||||||||
3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denunzia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale. | ||||||||
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(*) Lettera modificata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 4), a decorrere dall'1 agosto 2004.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art 1-bis, comma 10, lett. d), n. 4), a decorrere dall'1 agosto 2004.
2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia (*) |
| 1. Versamento all'ufficio del registro. | 1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta. | ||
2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare. | |||||
3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono. | |||||
4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato (***). |
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(*) Lettera modificata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. b), n. 4, a decorrere dall'1 agosto 2004.
(**) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 4), a decorrere dall'1 agosto 2004.
11 (*) |
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(*) Articolo abrogato dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, conv. in L. 22 novembre 2002, n. 265, art. 5, comma 1-bis, a decorrere dall'1 gennaio 2002.
12 (*) |
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(*) Articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 16, comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 1994.
13 | 1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare |
| 1. Marche o bollo a punzone. | 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente. | |
c ) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. | |||||
3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 2, lett. a), a decorrere dall'1 giugno 2005.
2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera Lit. 150.000 (€ 77,47): per ogni esemplare |
| 1. Marche o bollo a punzone. | 1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 2, lett. a), a decorrere dall'1 giugno 2005.
2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: |
| 2-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di € 26,40 (*), € 13,20 (*), € 6,60 (*) ed € 2,20 (*). La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica. |
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(*) Importo sostituito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
14 | 1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: | 1. Marche da bollo o a punzone. | 1. Non è dovuta l'imposta di quietanza. | ||
- quando la somma non supera € 129,11 (*) |
| ||||
- oltre € 129,11 (*) fino € 258,23 (*); |
| ||||
- oltre € 258,23 (*) fino a € 516,46 (*) |
| ||||
- oltre € 516,46 (*) | € 6,80 (*) |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 2, lett. b), a decorrere dall'1 giugno 2005.
15 | 1. Comma abrogato (*). | ||||
2. Comma abrogato (**) |
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(*) Comma abrogato dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 8, comma 1, a decorrere dal 30 dicembre 1993.
(**) Comma abrogato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 7), a decorrere dall'1 agosto 2004.
16 | 1. Libri e registri: |
| 1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni (**). | 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile. | |
b ) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità. |
| 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari. | 2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, comma 1, del Codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di € 14,62 (*) |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
(**) Periodo modificato dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 8, comma 4, lett. b), a decorrere dal 25 ottobre 2001.
17 | 1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio. |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
18 | 1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio. |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
19 | 1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali. |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. | 1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
20 | 1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio. |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. | 1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel comma 3 dell'art. 83 del Codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su c.c.p. intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate: | 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. | ||||
6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, c. 3, del C.p.c., e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del R.D. n. 267/1942, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche. | |||||
7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche. | |||||
20 co. 1-bis | 1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto (*) |
| 1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato. | 1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi. | |
2. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. | 1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni. | ||
3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del Codice di procedura civile (*) |
| 1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. | 1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento. |
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(*) Comma aggiunto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 2, lett. d), allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
(**) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
(***) Importo elevato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, allegato 2-quater, a decorrere dall'1 febbraio 2005.
21 | 1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. | 1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie (15) se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari. | |
2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio |
| 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. |
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
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PARTE II - ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA IN CASO D'USO
Articolo | Indicazione degli atti soggetti |
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22 | 1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine. | ||||
23 | 1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso Pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | |||||
2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento |
| |||||||
24 | 1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | 1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. | ||||
25 | 1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | 1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. | ||||
26 | 1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | |||||
27 | Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | |||||
28 | 1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | |||||
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
29 | 1. Titoli di credito provenienti dall'estero: | 1. All'ufficio del registro o con marche. | ||||||
a ) lettera abrogata (*); | ||||||||
b ) cambiali; | Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato. | 2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà. | ||||||
c ) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24/5/1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge (**) |
| |||||||
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(*) Lettera abrogata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 conv. nella L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 6), a decorrere dall'1 agosto 2004.
(**) Lettera modificata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168 conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 6), a decorrere dall'1 agosto 2004.
(***) Modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, conv. in Legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 6), a decorrere dall'1 agosto 2004.
30 | 1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta | Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato. | 1. All'ufficio del registro o con marche. | 1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione. | ||||
31 | 1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare |
| 1. All'ufficio del registro o con marche. | |||||
32 | 1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: | 1. All'ufficio del registro o con marche. | ||||||
per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto |
| |||||||
per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto |
| |||||||
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(*) Importo elevato dal D.M. 24 maggio 2005, art. 1, comma 1, a decorrere dall'1 giugno 2005.
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ALLEGATO B
ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI
DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO
Art. 1.
Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e dalla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
Art. 2.
Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.
Art. 3.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della Tariffa (*) e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.
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(*) Ora Tariffa art. 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972.
Art. 4.
Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.
Art. 5.
Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione (*).
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
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(*) Comma modificato dall'art. 55, comma 4, legge 21 novembre 2000, n. 342.
Art. 6.
Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della Tariffa (*) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
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(*) Ora Tariffa art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972.
Art. 7.
Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad Amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi, domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente (*).
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
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(*) Comma modificato dall'art. 16, comma 7, legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 12, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'art. 6, comma 3, legge 8 maggio 1998, n. 146 e, successivamente, dall'art. 33, comma 4, lett. a), legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Art. 8.
Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e Ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.
Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
Art. 8-bis. (*)
Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.
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(*) Articolo inserito dall'art. 33, comma 4, lett. b), legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Art. 9.
Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversi-bilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 10.
Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
Art. 11.
Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalario e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.
Art. 12.
Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al comma 3 del presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.
Art. 13.
Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del Codice civile: atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Art. 13-bis. (*)
Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
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(*) Articolo inserito dall'art. 33, comma 4, lett. c), legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Art. 14.
Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15.
Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE.
Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.
Art. 17.
Atti che autorità, pubblici funzionari e Ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
Art. 18.
Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) per i Ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti.
Art. 19.
Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
Art. 20. (*)
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(*) Articolo abrogato dall'art. 66, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
Art. 21.
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
Art. 21-bis.
Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.
Art. 22.
Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.
Art. 23.
Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.
Art. 24.
Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonchè domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.
Art. 25.
Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del Codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi coni fra le parti.
Art. 26.
Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.
Art. 27.
Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.
Art. 27-bis. (*)
1. Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
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(*) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dall'1 gennaio 1998 e, successivamente, modificato dall'art. 90, comma 6, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 27-ter. (*)
Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
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(*) Articolo modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2003.