TESTO UNICO DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347.
(Gazzetta Ufficiale n. 277, Suppl. ord., del 27 novembre 1990)
Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1990
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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Capo I
IMPOSTA IPOTECARIA
Art. 1.
Oggetto dell'imposta
1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente Testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del Testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Art. 2.
Base imponibile per le trascrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.
Art. 3.
Base imponibile per le iscrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.
2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
Art. 4.
Imposta relativa a più formalità
1. ?soggetta a imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.
2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal Codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.
Art. 5.
Trascrizione del certificato di successione
1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Art. 6.
Termini per la trascrizione
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di 30 giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di 30 giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.
Art. 7.
Termine per le annotazioni
1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del Codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.
Art. 8
Privilegio
1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del Codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi.
Art. 9.
Sanzioni
1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00.
Capo II
IMPOSTA CATASTALE
Art. 10.
Oggetto e misura dell'imposta
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 ‰ sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2.
2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di € 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonchè per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del Testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Capo III
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE
E RISCOSSIONE
Art. 11.
Soggetti obbligati al pagamento
1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
Art. 12.
Uffici competenti
1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.
Art. 13.
Procedimenti e termini
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.
3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50% per ogni semestre compiuto.
Art. 14.
Prova del pagamento delle imposte
1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del Codice civile.
4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonchè sulle copie dei titoli registrati.
Art. 15.
Esecuzione di formalità e di volture
senza previo pagamento dell'imposta.
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;
b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.
Art. 16.
Formalità e volture da eseguirsi a debito
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del Codice di procedura penale;
b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;
d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
Art. 17.
Decadenza
1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro 3 anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro 5 anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di 5 anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.
5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro 3 anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 18.
Misura minima
dell'imposta proporzionale e arrotondamento
1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a Lit. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a Lit. 500 e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Art. 19.
Tasse ipotecarie
1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.
Art. 20.
Disciplina dei libri fondiari
1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente Testo unico entra in vigore l'1 gennaio 1991.
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TARIFFA
| Art. | Indicazione della formalità | Imposte dovute |
| 1 | Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'art. 5 del Testo unico | 2% (1) |
| 2 | Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri Enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonchè a favore di altri Enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge | € 168,00 (1) |
| 3 | Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato | € 168,00 (1) |
| 4 | Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preli-minari di cui all'articolo 2645-bis del Codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonchè di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione | € 168,00 (1) |
| 5 | Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del Codice civile | € 168,00 (1) |
| 6 | Iscrizioni e rinnovazioni | 2% |
| 7 | Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione | € 168,00 (1) |
| 8 | Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale | € 168,00 (1) |
| 9 | Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo | 2% |
| 10 | Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario | 0,50% |
| 11 | Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale | € 168,00 (1) |
| 12 | Annotazioni per restrizione di ipoteca | 0,50% (3) |
| 13 | Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno | 0,50% (4) |
| 14 | Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata | € 168,00 (1) |
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(1) L'imposta si applica nella misura fissa di € 168,00 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonchè per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
(2) Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1.
(3) Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà.
(4) L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
(5) L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.
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TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE
| Operazioni | Tariffa in euro |
| 1. Esecuzione di formalità | |
| - per ogni nota trascrizione, iscrizione, o annotazioni (1) | 35,00 |
| - per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto dal punto precedente | 35,00 |
| 2. Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio | |
| 2.1. Ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile: | |
| 2.1.1. ricerca su base informativa (2) per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta | 6,00 |
| 2.1.2. per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici (3) | 3,00 |
| 2.1.3. ricerca nei registri cartacei (4) | 3,00 |
| 2.1.4. per ogni nota o titolo stampati (5) | 4,00 |
| 2.1.5. per ogni nota o titolo visionati (6) | 4,00 |
| 3. Ricerca di un soggetto in ambito nazionale | |
| 3.1. per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale (7) | 20,00 |
| 4. Ricerca continuativa per via telematica | |
| 4.1. per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali (8) | 0,02 |
| 4.2. contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata (9) | 15,00 |
| 5. Certificazione | |
| 5.1. certificati ipotecari | |
| 5.1.1. per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (10) | 20,00 |
| 5.1.2. per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad una massimo di 1.000 (11) | 2,00 |
| 5.2. rilascio di copia | |
| 5.2.1. per ogni richiesta di copia di nota o titolo (12) | 10,00 |
| 5.3. altre certificazioni | |
| 5.3.1. per ogni altra certificazione o attestazione | 5,00 |
| 6. Note d'ufficio | |
| 6.1. per le rinnovazioni di ipoteca d eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del Codice civile | 10,00 |
| 7. Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno (13) | |
| 7.1. per ogni pagina dell'elenco | 7.00 |
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(1) Compresa la certificazione di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.
(2) L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
(3) L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
(4) L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per i registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
(5) E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
(6) Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
(7) Il servizio sarà fornito progressivamente.
(8) L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.
(9) L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
(10) L'importo è dovuto all'atto della richiesta se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una sola volta.
(11) Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
(12) L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
(13) Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.